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DECRETO FISCALE in pillole

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

1. Soppressione di Equitalia.   Dal 01.07.2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte. Dalla stessa data l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all’Agenzia delle  Entrate attraverso l’istituzione di un Ente pubblico economico, denominato << Agenzia delle Entrate-Riscossione>> sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del MEF.

2. Disposizioni in materia di riscossione locale. Viene prorogato al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. Con delibera adottata entro il 1° giugno 2017 gli Enti Locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, del soggetto preposto alla riscossione nazionale per l’esercizio delle funzioni di riscossione. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti Locali possono deliberare l’affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

3. Dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle funzioni relative alla riscossione, può:

  • utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di Legge
  • acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

4. Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione.

  • <<Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute>> . Modifica dell’art. 21 del D.L. 78/2010 (spesometro).   I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, i dati di tutte le fatture, bollette doganali e variazioni  emesse e di quelle ricevute  nel trimestre di riferimento e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/1972.
  • I dati inviati in forma analitica comprendono almeno:
  1. i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  2. la data e il numero della fattura
  3. la base imponibile
  4. l’aliquota applicata
  5. l’imposta
  6. la tipologia dell’operazione
  • Per tali operazioni gli obblighi di conservazione digitale si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio
  • << Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA>>.  I soggetti passivi trasmettono, trimestralmente,  una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
  • La liquidazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.
  • In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
  • L’Agenzia delle Entrate mette e a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti derivanti dall’esame dei dati e, nel caso di non coerenza, il contribuente può fornire gli opportuni chiarimenti o avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito, una tantum, un credito di imposta  pari a euro 100, finalizzato all’adeguamento tecnologico per l’invio dello spesometro e delle liquidazioni IVA. Tale credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore e euro 50.000.
  • Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo  e nelle dichiarazioni successive fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
  • Conseguentemente vengono abrogati alcuni adempimenti:
    • la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio
    • le comunicazioni Intrastat limitatamente agli acquisti e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti intracomunitari.
  • Altri vengono modificati:
    • è modificato il termine ultimo di invio separato della dichiarazione IVA che slitta al 30 aprile di ogni anno.  Limitatamente alla dichiarazione IVA relativa all’anno 2016, il termine rimane quello del 28 febbraio 2017.
  • Slitta al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati  e dei corrispettivi previsto per i soggetti passivi che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
  • Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l’opzione per l’invio telematico esercitato entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.
  • In seguito alla modifica dell’articolo 50-bis D.L. 331/1993, lettera d) del comma 4, dal 1 aprile 2017, sarà possibile introdurre nei depositi IVA qualsiasi tipologia di bene, a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell’operatore. La modifica del  comma 6 prevede che l’estrazione dei beni da un deposito IVA può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA e comporta il pagamento dell’imposta. Questa deve essere versata a cura del gestore deposito, in nome e per conto del debitore, tramite modello F24, non compensabile. Il soggetto che procede all’estrazione emette un’autofatture da annotare  nel registro degli acquisti.